Cosa fa
Composizione della Giunta
La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da due genitori. Di diritto ne fanno parte il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell’istituto, e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.
Membri Giunta esecutiva anni 2021 /2024
Membri d’ufficio:
Maria Ester Riccitelli (Dirigente Scolastico)
Componente Genitori
1. Guarino Francesco
2. Pacelli Giuseppina
- Componente Docenti
1. La Fazia Giuseppina Francesca
Componente ATA
1. Sglavo Aassunta
Segretario DSGA
Dott.ssaP Maria Teresa Leone
Principali compiti e funzioni
Ai sensi dell’art. 8 del Dlgs 297/94 la Giunta è eletta nel seno del consiglio di istituto (secondo le regole stabilite dallo stesso, normalmente dal regolamento), dura in carica anch’essa tre anni ed è composta da un docente, un A.T.A. e due genitori (ovvero uno studente e un genitore nella secondaria di secondo grado). Ne fanno parte di diritto il dirigente scolastico, che la presiede, la convoca e ne dispone l’ordine del giorno ed il DSGA, che svolge anche funzioni di segretario. I suoi membri decadono e vengono surrogati come previsto per i consiglieri. L’art. 10 del Dlgs 297/94 dispone al comma 3 che il consiglio di istituto, esercita il suo potere deliberante “su proposta della giunta” per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola sulle materie analiticamente indicate: 1. adozione del regolamento interno; 2. acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni; 3. adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 4. criteri generali per la programmazione educativa; 5. criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; 6. promozione di contatti con altre scuole o istituti; 7. partecipazione del circolo o dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; 8. forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali. Pertanto quando delibera su queste materie la norma prevede che il consiglio acquisisca la proposta della Giunta, che va quindi previamente convocata. Il compito di “preparare i lavori del consiglio” appare relativo alla sola predisposizione di bilancio (ora programma annuale) e conto consuntivo. Infatti il DI 28 maggio 1975 dettava le Istruzioni amministrativo-contabili prima che, a seguito dell’autonomia ed ai riconosciuti nuovi poteri del dirigente, fosse sostituito dal DI 44/01. Quest’ultimo ha ridotto le competenze della Giunta, avendo riconosciuto la capacità negoziale esclusivamente al dirigente (art. 31) ed individuato gli interventi del consiglio di istituto in tale attività (art. 33) e prevedendo che soltanto il programma annuale (art. 2) e le sue modifiche (art. 6) siano proposte al Consiglio dalla stessa. Dunque, secondo quanto si desume dal DI 44/01, solo prima dell’approvazione del programma annuale e delle sue modifiche la Giunta, che lo propone preparando i lavori del consiglio, deve essere previamente convocata, non altrettanto per il conto consuntivo. Per il resto, resta “fermo il diritto di iniziativa del consiglio” il quale quindi, nei limiti previsti, non può ritenersi totalmente vincolato al passaggio dalla Giunta. Ed in effetti, nei successivi comma da 4 a 8 dell’art. 10 del Dlgs 297/94 non è menzionato un coinvolgimento della Giunta allorquando il consiglio: delibera i criteri generali relativi alla formazione delle classi, l’assegnazione ad esse dei singoli docenti, l’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche; esprime parere sull’ andamento generale, didattico ed amministrativo, dell’istituto, e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi (comma 4); ovvero altresì quando esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento (comma 5) nonché le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici (comma 6); infine quando delibera, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla
prevenzione delle tossicodipendenze (comma 7) o su ogni altro argomento attribuito dalle norme alla sua competenza (comma 8). La Giunta Esecutiva non ha inoltre più i compiti in materia disciplinare, stabiliti dai comma 11 e 12 del Dlgs 297/94, assegnati ora dal DPR 249/98, come modificato dal DPR 235/07 a: dirigente scolastico, consiglio di classe e consiglio di istituto e, in sede di ricorso, all’organo di garanzia interno e regionale. Anche quello di “curare l’esecuzione” delle delibere del consiglio (art. 10 comma 10 Dlgs 297/94 e art. 3 DI 28 maggio 1975 ) appare, specie a seguito dell’autonomia ed ai rinnovati poteri del dirigente di cui all’art. 25 Dgs 165/01, prerogativa essenzialmente di questi (art. 4 DI 28 maggio 1975 e art. 396 Dlgs 297/94).
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